# REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2692/89, recante modalità d’applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione, per quanto concerne l’adeguamento dell’importo della sovvenzione in caso di cambiamento del prezzo di intervento del risone a fine campagna

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del riso [^1] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione [^2] non contiene disposizioni specifiche in caso di cambiamento del prezzo di intervento a fine campagna.

**(2)** A decorrere dalla campagna 2004/2005, il prezzo di intervento del riso, senza maggiorazione mensile, passerà da 298,35 EUR/t a 150 EUR/t. Per evitare distorsioni della concorrenza, è necessario tenere conto di questa diminuzione del prezzo di intervento per determinare l’importo della sovvenzione applicabile alle spedizioni di riso per le quali i documenti di sovvenzione siano stati rilasciati durante la campagna precedente e siano ancora validi all’inizio della campagna 2004/2005. A tal fine, è opportuno che l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89 preveda questa possibilità di adeguamento.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2692/89.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione [^3] ha aperto una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione.

**(5)** È opportuno prorogare detta gara sino al 29 luglio 2004.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la validità del documento di sovvenzione di cui all’articolo 13 si estenda oltre la fine della campagna e la spedizione avvenga durante la campagna successiva, l’importo della sovvenzione, determinato in base alla procedura di cui all’articolo 9, è adeguato, se del caso, sottraendo la differenza tra il prezzo di intervento del risone della vecchia campagna e quello della nuova campagna, senza maggiorazione mensile.

**3.** L'adeguamento previsto nel paragrafo 2 è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. Se inferiore a zero, l’importo della sovvenzione originata da tale adeguamento è riportato a zero.».

## **Articolo 2**

Nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1878/2003, la data «17 giugno» è sostituita dalla data «29 luglio».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_261_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ( [GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_167_R_TOC) ).

[^3] [GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_275_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ().
[^3]: .