# REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2004 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [^2] , in particolare l’articolo 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 1600/1999 [^3] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (il «prodotto in esame») classificabile al codice NC ex 7223 00 19 , originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra lo 0 e il 55,6 %.

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 1599/1999 [^4] il Consiglio ha istituito contemporaneamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 35,4 % nei confronti dei singoli esportatori, con un’aliquota del 48,8 % per gli esportatori che non hanno collaborato.

B. PROCEDURA IN CORSO

**1.** Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori

**(3)** In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore indiano, VSL Wires Limited («il richiedente»), una richiesta di apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in esame in India e di non aver esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1 o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un’aliquota di dazio individuale in caso di riscontro di pratiche di dumping.

**2.** Avvio di un riesame

**(4)** La Commissione ha esaminato gli elementi di prova addotti dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di formulare osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 1225/2003 [^5] un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1600/1999 per quanto riguarda il richiedente e ha avviato un’inchiesta. Contemporaneamente, è stato abrogato il dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente e si è stabilito che tali importazioni fossero soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

**(5)** Contemporaneamente, e per le stesse ragioni, in seguito a una domanda del richiedente, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio [^6] a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97.

**3.** Prodotto in esame

**(6)** Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio, ossia filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso dal 28 % al 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo.

**4.** Periodo dell’inchiesta

**(7)** L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»).

**5.** Parti interessate

**(8)** Oltre ad informare ufficialmente il richiedente e il governo dell’India dell’avvio della procedura, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Nessuna osservazione o richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

**(9)** La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine stabilito. Essa ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di controllo nei locali del richiedente.

C. PORTATA DEL RIESAME

**(10)** Poiché il richiedente non ha domandato alcun riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame ha riguardato unicamente il dumping.

D. ESITO DELL’INCHIESTA

**(11)** Il richiedente ha potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

**(12)** L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1 o aprile 1997 e il 31 marzo 1998.

**(13)** La Commissione ha esaminato se il richiedente avesse esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. A tale riguardo, si è stabilito che il richiedente non ha effettuato alcuna vendita nella Comunità, né ha assunto alcun obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

**(14)** È stato accertato che il richiedente aveva effettuato soltanto una vendita nella Comunità nell’agosto 2001, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale ma ben prima del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

**(15)** Il richiedente ha domandato alla Commissione di estendere il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame per tener conto del periodo in cui è stata effettuata la vendita di cui al considerando 14. A questo proposito, egli ha sostenuto di aver richiesto il riesame relativo ai nuovi esportatori nell’agosto 2001 e ha proposto che il periodo dell’inchiesta fosse compreso tra il 1 o luglio 2001 e il 31 marzo 2003.

Si osservi, a tale proposito, che ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini di una conclusione rappresentativa, la Commissione sceglie un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Il fatto che siano occorsi quasi due anni e una fitta corrispondenza prima che il richiedente presentasse una domanda di riesame soddisfacente non giustifica alcuna deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, se si accettasse di estendere il periodo dell’inchiesta per tener conto dell’unica vendita all’esportazione effettuata, potrebbero venire utilizzati dati e informazioni contabili superati, a scapito della precisione delle conclusioni dell’inchiesta in merito all’attuale situazione del richiedente.

Va inoltre sottolineato che se anche fosse stato scelto un periodo dell’inchiesta ai fini del riesame così lungo, includendo l’unica vendita dell’agosto 2001, tale vendita non costituirebbe una base rappresentativa per la valutazione del dumping e la determinazione del margine di dumping individuale. La suddetta unica vendita rappresentava soltanto lo 0,2 % circa della produzione annua del richiedente per il prodotto in esame, e il suo prezzo era pari al doppio del prezzo all’esportazione del medesimo prodotto venduto a tutti gli altri paesi terzi durante tale periodo. Non è stato pertanto possibile utilizzare la vendita in questione per determinare in maniera rappresentativa il dumping per il richiedente.

**(16)** Nella risposta al questionario, il richiedente ha segnalato un contratto firmato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, ma la verifica in loco ha confermato che la vendita non era mai stata effettuata. Si stabilisce pertanto che il richiedente non ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità e che la sua dichiarata «intenzione di continuare ad esportare nella CE» dopo la vendita effettuata nel 2001 non si è concretizzata. Per i suddetti motivi, si ritiene che in mancanza di esportazioni nella Comunità o di qualsiasi impegno contrattuale irrevocabile durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, non sia possibile calcolare un margine di dumping individuale per il richiedente a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dev’essere pertanto applicato il margine di dumping determinato nell’inchiesta iniziale per le parti non sottoposte ad un esame individuale, ossia 76,2 % [cfr. il considerando 23 del regolamento (CE) n. 1600/1999].

E. DAZIO ANTIDUMPING

**(17)** Poiché il livello più elevato di eliminazione del pregiudizio stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale, pari a 55,6 %, è inferiore al margine di dumping accertato per il richiedente (76,2 %, cfr. il considerando 16), l’aliquota del dazio antidumping per il richiedente non deve superare tale livello di eliminazione del pregiudizio, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

**(18)** Benché non siano state effettuate esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, nel corso del riesame accelerato parallelo del regolamento (CE) n. 1599/1999, realizzato ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (cfr. il considerando 5), è stato calcolato per il richiedente un dazio compensativo individuale sulla base dell’importo della sovvenzione alle esportazioni (ad valorem 14,1 %).

**(19)** A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.

**(20)** Sulla base di quanto precede, l’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito nei confronti delle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm prodotto ed esportato dalla VSL Wires Limited, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria (dazio doganale non corrisposto) e tenendo conto dell’esito del riesame accelerato parallelo delle misure compensative in vigore, dev’essere pari a 41,5 %, ossia 55,6 % meno 14,1 %. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1600/1999.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

**(21)** Il dazio antidumping applicabile alla VSL Wires Limited viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2003.

G. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

**(22)** La Commissione ha informato il richiedente e il governo indiano dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 1600/1999, offrendo loro un lasso di tempo ragionevole per presentare le proprie osservazioni.

**(23)** Nelle osservazioni al riguardo il richiedente ha affermato che per calcolare il margine dumping la Commissione non ha esaminato altre alternative disponibili per determinare il prezzo all’esportazione, in particolare il ricorso ai prezzi all’esportazione da esso praticati nei confronti di altri paesi terzi. A questo proposito, va sottolineato che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ai fini della determinazione del dumping il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore nella Comunità. Nessuna disposizione prevede la possibilità di calcolare il prezzo all’esportazione sulla base delle esportazioni effettuate dal paese esportatore verso destinazioni diverse dalla Comunità. La richiesta dev’essere pertanto respinta e vanno confermate le conclusioni di cui ai considerando 11-16.

**(24)** Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 1600/199 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La tabella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1600/1999 è modificata come segue:

| «VSL Wires Limited, G-1/3 MIDC, Tarapur Industrial Area, Boisar District, Thane, Maharashtra, India | 41,5 | A444 » |
| --- | --- | --- |

## **Articolo 2**

**1.** Il dazio antidumping istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2003.

**2.** Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. BOT

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_288_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

[^3] [GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_189_R_TOC) .

[^4] [GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_189_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 164/2002 ( [GU L 30 del 31.1.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_030_R_TOC) ).

[^5] [GU L 172 del 10.7.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_172_R_TOC) .

[^6] [GU C 161 del 10.7.2003, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2003_161_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 164/2002 ().
[^5]: .
[^6]: .