# REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 70/524/CEE prevede l’autorizzazione di additivi da utilizzarsi nella Comunità. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato purché siano soddisfatte talune condizioni.

**(2)** L’uso del preparato a base del microrganismo *Enterococcus faecium* (NCIMB 11181) è stato autorizzato in via transitoria, per la prima volta, per i vitelli e i suinetti dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione [^2] .

**(3)** Sono stati presentati nuovi dati a corredo della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per tale microrganismo. Dalla valutazione emerge che sono soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva 70/524/CEE per tale autorizzazione.

**(4)** L’uso di suddetto microrganismo per i vitelli e i suinetti, come indicato nell’allegato, dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.

**(5)** Dalla valutazione della domanda emerge che occorre prescrivere talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all’additivo iscritto nell’allegato al presente regolamento. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^3] .

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il preparato a base di *Enterococcus faecium* (NCIMB 11181), di cui all’allegato, è autorizzato ad essere impiegato a tempo indeterminato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. *Per la Commissione* David BYRNE *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ( [GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_265_R_TOC) ).

[^2] [GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_326_R_TOC) .

[^3] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1708 | *Enterococcus faecium*<br>NCIMB 11181 | Forma in polvere: 4 × 10 11 UFC/g di additivo: 4 × 10 11 UFC/g di additivo<br>4 × 10 11 UFC/g di additivo | Vitelli | 6 mesi | 5 × 10 8 | 2 × 10 10 | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. | A tempo indeterminato |
| Suinetti | — | 5 × 10 8 | 2 × 10 10 | Per suinetti fino a circa 35 kg.<br>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. | A tempo indeterminato |  |  |  |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ().
[^2]: .
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().