# REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) [^2] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05 , originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre 2004.

**(2)** Nel mese di luglio 2004 sono state presentate domande di certificati di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta nella misura del 3,7965 % del quantitativo richiesto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 30.6.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_230_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: .