# REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo [^2] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 443 844 247 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal 1 o agosto 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 31 519 560 EUR.

**(2)** Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1 o agosto 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1 o agosto 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,929.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 22 luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( [GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ().