# REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/510/PESC del Consiglio, del 10 giugno 2004, che modifica la posizione comune 2004/31/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan [^1] ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** La posizione comune 2004/31/PESC [^2] impone un embargo nei confronti del Sudan su armi, munizioni ed equipaggiamento militare, e include altresì il divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari nel Sudan. Detto divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è attuato a livello comunitario in forza del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan [^3] .

**(2)** In considerazione dei recenti sviluppi intervenuti nel Sudan e nella regione, in particolare la firma, avvenuta l’8 aprile 2004, di un accordo su un cessate il fuoco umanitario nel conflitto del Darfur, e in considerazione inoltre del previsto insediamento di una commissione per il cessate il fuoco nel Sudan sotto la guida dall’Unione africana, la posizione comune 2004/31/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC che stabilisce un’ulteriore deroga all’embargo per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana.

**(3)** Tale deroga si applica anche all'embargo su talune forme di assistenza tecnica e finanziaria. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004.

**(4)** Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente ed essere di applicazione a partire dalla data di adozione della posizione comune 2004/510/PESC onde garantire quanto prima l’efficacia della suddetta deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 1. In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a a) materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità; b) materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; c) attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento; d) operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana, incluso il materiale destinato a tali operazioni. 2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 10 giugno 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004. *Per il Consiglio* *Il Presidente* B. BOT

[^1] [GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_209_R_TOC) .

[^2] [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) . Posizione comune che modifica la Posizione comune 2004/510/PESC ( [GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_209_R_TOC) ).

[^3] [GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_021_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Posizione comune che modifica la Posizione comune 2004/510/PESC ().
[^3]: .