# REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2004

che fissa il coefficiente di attribuzione dei quantitativi di risone offerti all’intervento per la quota n. 3 della campagna 2003/04

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare [^3] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 3 *bis* del regolamento (CE) n. 708/98, i quantitativi di risone ammissibili all’intervento durante la campagna 2003/04 sono suddivisi in due quote nazionali e una quota n. 3 comune, per l’insieme della Comunità. Al fine di determinare i quantitativi da attribuire per detta quota n. 3, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, in ossequio all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 708/98, i quantitativi di risone offerti all’intervento.

**(2)** Se la quantità totale supera la quantità disponibile, occorre applicare un coefficiente di attribuzione dei quantitativi. Tale coefficiente è calcolato in modo che la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il coefficiente di attribuzione delle quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 708/98 è fissato a 0,860675.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( [GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_062_R_TOC) ). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ) con effetto a decorrere dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal trattato di adesione 2003.

[^3] [GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_098_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 ( [GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_211_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 () con effetto a decorrere dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.
[^2]: . Regolamento modificato dal trattato di adesione 2003.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 ().