# REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2004

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1206/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

**(2)** L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1206/2004 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1206/2004 per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

**a)** 8,41733 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2004;

**b)** 46,21032 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1206/2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 30.6.2004, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_230_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: .