# REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra [^1] , è entrato in vigore il 1 o dicembre 1997.

**(2)** L’articolo 21 dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

**(3)** Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio [^2] (in appresso denominato «accordo»), approvato a nome della CECA con decisione 2002/603/CECA della Commissione [^3] .

**(4)** Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

**(5)** A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

**(6)** A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo le parti hanno avviato consultazioni e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi stabiliti nel suo allegato II per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. Inoltre le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi fissati in relazione alla dichiarazione n. 1 dell’accordo circa la creazione di centri di servizi nell’Unione europea da parte di operatori russi. Detti aumenti formano oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma [^4] .

**(7)** Inoltre il governo della Federazione russa ha chiesto, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo, il riporto di determinati quantitativi inutilizzati nel corso del 2003, entro i limiti autorizzati per ciascun gruppo di prodotti.

**(8)** È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/602/CECA della Commissione [^5] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’allegato IV della decisione 2002/602/CECA, i limiti quantitativi fissati per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. BOT

[^1] [GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_327_R_TOC) . Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la CE ed il governo della Federazione russa ( [GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_009_R_TOC) ).

[^2] [GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_195_R_TOC) .

[^3] [GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_195_R_TOC) .

[^4] Cfr. la pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

[^5] [GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_195_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( [GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

| SB. Prodotti lunghi |  |
| --- | --- |
| SB1. Barre | 31 440 |
| SB2. Vergella | 121 783 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 232 102 » |
| *Nota:* SA e SB sono categorie di prodotti.<br>SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti. |  |

[^1]: . Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la CE ed il governo della Federazione russa ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Cfr. la pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
[^5]: . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ().