# REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1 o luglio 2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [^2] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. Per i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [^3] , per l’aiuto ai legumi da granella previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella [^4] , nonché per il premio speciale alla qualità per il grano duro, il premio per le colture proteiche e il premio per i prodotti lattiero-caseari previsti rispettivamente dai capitoli 1, 2 e 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [^5] , il fatto generatore del tasso di cambio interviene pertanto il 1 o luglio 2004.

**(2)** Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.

**(3)** Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo [^6] , il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [^7] , corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1 o luglio dell'anno del raccolto.

**(4)** Occorre pertanto fissare i tassi di cambio applicabili agli aiuti in questione in base alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili nel mese di giugno 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1 o luglio 2004:

**a)** pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;

**b)** aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96;

**c)** premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

**d)** premio per le colture proteiche di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

**e)** premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

**f)** aiuto al luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^2] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 ( [GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_237_R_TOC) ).

[^3] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^4] [GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_206_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[^5] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^6] [GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_163_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ( [GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_164_R_TOC) ).

[^7] [GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_175_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ( [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) ).

Tassi di cambio di cui all’articolo 1

1 EUR = *(media 1.6.2004-30.6.2004* )

| 7,43413 | corone danesi |
| --- | --- |
| 0,663323 | lire sterline |
| 0,425237 | lire maltesi |
| 239,318 | talleri sloveni |
| 9,14321 | corone svedesi |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ().
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ().
[^7]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ().