# REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2004 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/553/PESC, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq [^1] ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (CE) n. 1210/2003 [^2] prevede talune immunità da procedimenti legali e da misure esecutive per determinati fondi e prodotti iracheni con effetto fino al 31 dicembre 2007.

**(2)** La risoluzione 1546(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che le immunità applicabili alle esportazioni irachene di petrolio e al Fondo di sviluppo per l'Iraq non si applichino alle sentenze definitive derivanti da obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq dopo il 30 giugno 2004.

**(3)** Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità.

**(4)** La posizione comune 2004/553/PESC modifica la corrispondente disposizione della posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq al fine di adeguarla alla risoluzione 1546(2004).

**(5)** Occorrerebbe modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* B. BOT

[^1] [GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_246_R_TOC) .

[^2] [GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_169_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione ( [GU L 207 del 10.6.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_207_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2004 della Commissione ().