# REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie [^1] , in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1954/2003 stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca in talune zone di pesca e risorse di pesca comunitarie.

**(2)** Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste nel regolamento (CE) n. 1954/2003 e, in particolare, la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri nelle zone definite nel precitato regolamento e la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri nelle zone biologicamente sensibili definite nello stesso regolamento.

**(3)** In sede di valutazione dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1954/2003, per potenza motrice si intende la potenza del motore di un peschereccio, quale definita nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [^2] .

**(4)** La Commissione ha trasmesso agli Stati membri le informazioni di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003 e, dopo averli consultati, ha valutato i dati ricevuti rispetto alle limitazioni dello sforzo di pesca adottate nell'ambito delle vigenti o delle precedenti misure comunitarie concernenti la gestione dello sforzo di pesca.

**(5)** Lo sforzo di pesca annuo massimo per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, per gruppo di specie, zona e attività di pesca, dovrebbe essere pari allo sforzo di pesca totale esercitato da quei pescherecci nell’arco del quinquennio 1998-2002, diviso per cinque,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

## **Articolo 2**

Livelli massimi

**1.** I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

**2.** I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Transito in una zona

**1.** Ciascuno Stato membro assicura che l'uso delle attribuzioni per zona di sforzi di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 non si tradurrà in un maggiore tempo di pesca rispetto ai livelli dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento.

**2.** Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di riferimento non dev'essere utilizzato per compiere operazioni di pesca in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo di pesca.

## **Articolo 4**

Metodologia

Ciascun Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

## **Articolo 5**

Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.

## **Articolo 6**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* C. VEERMAN

[^1] [GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) .

[^2] [GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_274_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 ( [GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_339_R_TOC) ).

Livelli massimi dello sforzo di pesca annuo determinati in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003

| Granciporri e granseole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| totale | 0 | 0 | 0 | 2 920 000 | 2 465 482 | 505 960 | 0 | 0 | 1 245 658 |
| ICES V, VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 702 292 |
| ICES VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 946 719 | 40 960 | 0 | 0 | 543 366 |
| ICES VIII | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 518 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICES IX | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICES X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECAF 34.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECAF 34.1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CECAF 34.2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[^1] Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.

Livelli massimi dello sforzo di pesca annuo determinati nella zona biologicamente sensibile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003

| Belgio | Danimarca | Germania | Spagna | Francia | Irlanda | Paesi Bassi | Portogallo | Regno Unito |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002 | 135 432 | 0 | 8 326 | 5 642 215 | 9 559 653 | 7 154 490 | 0 | 0 | 3 061 485 |
| Cappesante | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 039 | 109 395 | 0 | 0 | 1 223 |
| Granciporri e granseole | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 690 | 63 198 | 0 | 0 | 393 |
| *Totale* | 135 432 | 0 | 8 326 | 5 642 215 | 9 675 382 | 7 327 083 | 0 | 0 | 3 063 101 |

[^1] Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.

[^1]: Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 ().