# REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2004

relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [^1] , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2040/2002 della Commissione, del 15 novembre 2002, relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana [^2] scade il 17 maggio 2004.

**(2)** La vigilanza applicata negli ultimi diciotto mesi sulle importazioni di taluni prodotti tessili siriani ha rivelato che il brusco aumento, nel 2000, delle importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) a prezzi molto bassi originari della Repubblica araba siriana («Siria»), che ha determinato un innalzamento delle importazioni da un livello praticamente pari a zero nel 1996 al 10 % delle importazioni comunitarie nel 2000, si era stabilizzato nei primi anni della vigilanza. Tuttavia, nel 2003 è stato registrato un ulteriore brusco aumento: rispetto al 2002 le importazioni sono aumentate del 39,8 % in termini di volume e del 26,1 % in termini di valore. Secondo gli ultimi dati tale tendenza è confermata nel 2004, poiché il volume delle importazioni del gennaio 2004 è raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2003.

**(3)** Le indagini condotte dalla Commissione nel 2001 e 2002 avevano rivelato che l'aumento delle capacità di produzione della Siria e contemporaneamente delle esportazioni siriane verso la Comunità era legato ad un aumento delle capacità di produzione di filati di cotone in Siria. Tale produzione è orientata quasi esclusivamente all'esportazione, soprattutto verso il mercato comunitario. L’ulteriore incremento di capacità che sembra aver avuto luogo successivamente risulta avere determinato il brusco aumento delle esportazioni siriane verso la Comunità nel 2003.

**(4)** La stabilità del volume delle esportazioni siriane riscontrata in passato risulta pertanto scomparsa e le esportazioni sono diventate più consistenti. I prezzi medi delle esportazioni siriane verso la Comunità sono ancora in diminuzione e figurano tra i prezzi d’importazione più bassi della Comunità.

**(5)** I risultati delle indagini effettuate finora indicano una probabile ulteriore riduzione dei prezzi e un conseguente nuovo aumento di tali esportazioni verso la Comunità, in ragione dell’installazione da parte della Siria intorno alla metà del 2002 di nuove capacità di produzione di filati di cotone. Tuttavia, tutti i principali fornitori di filati di cotone alla Comunità sono soggetti a contingenti o a licenze d’importazione, tranne l’Egitto dal 1 o gennaio 2004 e la Turchia, che è partner dell’Unione doganale.

**(6)** Di conseguenza, le importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) originari della Siria dovrebbero continuare ad essere sorvegliate attentamente. È pertanto opportuno rinnovare il meccanismo di vigilanza istituito dal regolamento (CE) n. 956/2001 della Commissione [^3] . Di conseguenza, l'ingresso nel territorio comunitario di prodotti di filati di cotone provenienti dalla Siria e immessi in libera pratica nella Comunità sarà soggetto a tale meccanismo di vigilanza e disciplinato dalle disposizioni in materia di presentazione di un documento d'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 517/94.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le importazioni nella Comunità dei filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana e immessi in libera pratica nella Comunità sono soggette ad una vigilanza comunitaria preventiva.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004. *Per la Commissione* Pascal LAMY *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_067_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione ( [GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_342_R_TOC) ).

[^2] [GU L 313 del 16.11.2001, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_313_R_TOC) .

[^3] [GU L 134 del 17.5.2001, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_134_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .