# REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

**(3)** Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [^2] . L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

**(4)** In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

**(5)** La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

**(6)** Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

**(7)** L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

**(8)** Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

**(9)** In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

**(10)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_214_R_TOC) .

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 13 AGOSTO 2004

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 39,65 [^1] |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 40,60 [^1] |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 39,65 [^1] |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 40,60 [^1] |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,4310 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 43,10 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 44,14 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 44,14 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,4310 |
| S00: : — tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) ). |  |  |  |

[^1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

[^1]: Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
[^2]: .