# REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [^2] , il burro destinato alla vendita dovrà essere entrato all’ammasso anteriormente ad una data da stabilirsi.

**(2)** In considerazione delle tendenze manifestatesi sul mercato del burro e della quantità di scorte disponibili, deve essere modificata la data di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione [^3] per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1 o giugno 2002.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_350_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

[^3] [GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_143_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/2003 ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 103](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/2003 ().