# REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2004

recante deroga al regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda determinate quantità previste dall’articolo 14 dello stesso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Dalle notifiche inviate dagli Stati membri si rileva che i pagamenti provenienti dalla riserva di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo [^2] , nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il 1 o maggio 2004 sono effettuati ad un tasso superiore rispetto a quello del precedente esercizio.

**(2)** Al fine di scongiurare che tale aumento dei tassi di utilizzo della riserva provochi delle perturbazioni degli scambi e in tal modo danneggi gli operatori che beneficiano della riserva, è opportuno aumentare, tramite una deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, gli importi previsti dalle summenzionate disposizioni relative all’esercizio in corso.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, e per l’esercizio che si conclude il 15 ottobre 2004:

1) il limite della riserva totale di cui al primo comma del paragrafo 1 è aumentato a 45 milioni di EUR;

2) l’importo di cui al secondo comma del paragrafo 3 è aumentato a 35 milioni di EUR.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( [GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ().