# REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [^1] , in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

**(1)** La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia.

**(2)** Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi.

**(3)** Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle relative carni fresche e fissa le condizioni di salute sanitaria e zoosanitaria e i criteri di certificazione veterinaria [^2] , l'esportazione di cervidi vivi da questi paesi verso la Comunità è già vietata.

**(4)** La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [^3] specifica che solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di talune specie designate possono essere importati nella Comunità. Poiché i cervidi non rientrano tra le suddette specie, l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di cervidi è già vietata.

**(5)** Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento.

**(6)** È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

**(7)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. *Per la Commissione* David BYRNE *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_147_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione ( [GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_162_R_TOC) ).

[^2] [GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_146_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione ( [GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_248_R_TOC) ).

[^3] [GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_268_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE ( [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ).

Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4:

«4. a) Quando le carni di selvaggina d'allevamento definite dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio [^1] , le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio [^2] e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio [^3] , di provenienza da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue: “Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.” b) Quando le carni di selvaggina definite dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio [^4] , le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, di provenienza da cervidi selvatici, sono importate nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, il certificato sanitario è accompagnato da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue: “Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.” »

[^1] [GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_268_R_TOC) .

[^2] [GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_368_R_TOC) .

[^3] [GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_026_R_TOC) .

[^4] [GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_268_R_TOC) .”

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .”