# REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2003/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso.

**(2)** L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , fissa le date delle campagne di commercializzazione.

**(3)** È opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2003/2004 e, a tal fine, occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati [^3] , nonché del fatto che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dello stesso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2003/2004, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

**a)** 0,1106 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2005 e a 0,0846 EUR/t netta al giorno a partire dal 1 o marzo 2005 per le uve secche;

**b)** 0,0949 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 29.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 ( [GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_219_R_TOC) ).

[^3] [GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 ().
[^3]: .