# REGOLAMENTO (CE) N. 1484/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [^1] , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione [^2] stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi nazionali annuali previsti dal regolamento (CE) n. 797/2004. Il finanziamento comunitario di tali programmi viene accordato in funzione del patrimonio apicolo dei singoli Stati membri che figura in allegato al regolamento (CE) n. 917/2004.

**(2)** Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 917/2004 risultano modificazioni del patrimonio apicolo.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 917/2004.

**(4)** Poiché l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 917/2004 prevede il 31 agosto come termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali, è necessario prevedere l'applicazione del presente regolamento a partire dalla campagna 2004/2005.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004 è sostituito dal testo ripreso in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2004/2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_125_R_TOC) .

[^2] [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) .

«ALLEGATO I Stato membro Patrimonio apicolo Numero di alveari BE 110 750 CZ 477 743 DK 160 000 DE 893 000 EE 50 500 EL 1 388 000 ES 2 464 601 FR 1 150 000 IE 20 000 IT 1 100 000 CY 45 714 LV 54 173 LT 83 800 LU 11 077 HU 872 650 MT 1 938 NL 80 000 AT 327 000 PL 949 200 PT 590 000 SI 143 152 SK 192 002 FI 42 000 SE 145 000 UK 274 000 EUR 25 11 626 300 »

[^1]: .
[^2]: .