# REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione come indicazione geografica della denominazione «Pimiento Riojano».

**(2)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme al regolamento e, in particolare, che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

**(3)** Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [^2] della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

**(4)** Tale denominazione, pertanto, ha i requisiti necessari per essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere quindi tutelata a livello comunitario come indicazione geografica protetta.

**(5)** L’allegato del presente regolamento integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [^3] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento e detta denominazione è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 ( [GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_232_R_TOC) ).

[^2] [GU C 228 del 24.9.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2003_228_R_TOC) (Pimiento Riojano).

[^3] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 ( [GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_239_R_TOC) ).

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Pimiento Riojano (IGP)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 ().
[^2]: (Pimiento Riojano).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 ().