# REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune della Commissione [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Allo scopo di proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del «Codex alimentarius», occorre rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, figuranti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti [^2] , e nella nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva [^3] rende necessaria la revisione della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(3)** È, pertanto, necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004. *Per la Commissione* Frederik BOLKESTEIN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione ( [GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_346_R_TOC) ).

[^2] [GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_248_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione ( [GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_295_R_TOC) ).

[^3] [GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_201_R_TOC) .

Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:

La nota complementare 2 B, punto I, è modificata come segue:

Il testo della lettera g) è così modificato:

| — | «2): tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;». | «2) | tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;». |
| --- | --- | --- | --- |
| «2) | tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;». |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione ().
[^3]: .