# REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2004

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di merluzzo giallo per il 2004 [^2] .

**(2)** Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

**(3)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo giallo nelle acque delle zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 15 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si ritiene che le catture di merluzzo giallo nelle acque delle zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2004.

La pesca del merluzzo giallo nelle acque delle zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( [GU L 289 del 7.11.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_289_R_TOC) ).

[^2] [GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_344_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ().
[^2]: .