# REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2004

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [^3] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [^4] , ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

**(2)** Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

**(3)** È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

[^3] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission ( [GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_305_R_TOC) ).

[^4] [GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_145_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2004 ( [GU L 222 del 23.6.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_222_R_TOC) ).

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine [^1] 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 84,2 10 01 82,2 11 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 151,1 55 01 193,9 33 02 186,9 37 03 270,4 9 04 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 134,1 25 03 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 246,3 15 01 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 164,1 42 01 189,4 30 02 186,9 31 03

[^1] Origine delle importazioni:

| 01 | Brasile |
| --- | --- |
| 02 | Thailandia |
| 03 | Argentina |
| 04 | Cile.» |

[^1]: Origine delle importazioni:
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2004 ().