# REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

**(3)** L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [^2] , stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile [^3] .

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ( [GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_067_R_TOC) ).

[^3] [GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_055_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 settembre 2004

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0105 11 11 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 11 19 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 11 91 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 11 99 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0105 12 00 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,70 |
| 0105 19 20 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,70 |
| 0207 12 10 9900 | V01 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0207 12 10 9900 | A24 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0207 12 90 9190 | V01 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0207 12 90 9190 | A24 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0207 12 90 9990 | V01 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 0207 12 90 9990 | A24 | EUR/100 kg | 45,00 |
| V01: Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran. |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ().