# REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2004

relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio [^1] , del 12 ottobre 1993, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di rana pescatrice per il 2004 [^2] .

**(2)** Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

**(3)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire 6 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca della rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2004. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della DG Pesca*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( [GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_344_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2003, pag. 144](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 ().