# REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 [^2] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 t di granturco per la campagna 2004/05.

**(2)** I quantitativi chiesti in data 13 settembre 2004, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 settembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,0525388 dei quantitativi chiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_082_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .