# REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 148 a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [^2] , gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

**(2)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la 148 a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_350_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

| Modo di utilizzazione | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro ≥ 82 % | 59 | 55 | — | 55 |
| Burro < 82 % | 57 | 53 | — | — |  |
| Burro concentrato | 74 | 67 | 74 | 65 |  |
| Crema |  |  | — | 23 |  |
| Cauzione di trasformazione | Burro | 65 | — | — | — |
| Burro concentrato | 81 | — | 81 | — |  |
| Crema | — | — | — | — |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 ().