# REGOLAMENTO (CE) N. 1637/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2004

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 3 a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari [^1] , in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere [^2] , gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

**(2)** Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

**(3)** Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la 3 a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 188,50 EUR/100 kg.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_037_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/2004 ( [GU L 249 del 23.7.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_249_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/2004 ().