# REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [^1] , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio [^2] , prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan.

**(2)** Il 24 maggio 2004 la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

**(3)** I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso.

**(4)** È opportuno accogliere la richiesta.

**(5)** È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati in allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004. *Per la Commissione* Pascal LAMY *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_275_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ( [GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_079_R_TOC) ).

[^2] [GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_153_R_TOC) .

| Gruppo | Categoria | Unità | Limite 2004 | Limite adeguato | Quantità in unità | Quantità in tonnellate | % | Flessibilità | Nuovo limite adeguato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB | 4 | pezzi | 50 030 000 | 54 445 723 | 12 960 000 | 2 000 | 25,9 | Trasferimento dalla categoria 28 | 67 405 723 |
| IB | 5 | pezzi | 14 849 000 | 15 467 728 | 2 265 000 | 500 | 15,3 | Trasferimento dalla categoria 28 | 17 732 728 |
| IIA | 20 | chilogrammi | 59 896 000 | 61 953 754 | 1 500 000 | 1 500 | 2,5 | Trasferimento dalla categoria 28 | 63 453 754 |
| IIB | 28 | pezzi | 128 083 000 | 137 043 630 | – 6 440 000 | – 4 000 | – 5,0 | Trasferimento alle categorie 4, 5 e 20 | 130 603 630 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ().
[^2]: .