# REGOLAMENTO (CE) N. 1673/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2004

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai kiwi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I kiwi figurano all’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, del 16 febbraio 1990, che stabilisce norme di qualità per i kiwi [^2] è stato oggetto di numerose modifiche. Per motivi di chiarezza, occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 410/90 e sostituirlo, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, con un nuovo regolamento.

**(2)** A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-46 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei kiwi, raccomandata dal Gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

**(3)** L’applicazione delle nuove norme è intesa a eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

**(4)** Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

**(5)** I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della riduzione dello stato di freschezza e di turgidità.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La norma di commercializzazione applicabile ai kiwi di cui al codice NC 0810 50 figura nell’allegato.

La norma si applica a tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

**a)** una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgidità;

**b)** per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro maggiore o minore deperibilità.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CEE) n. 410/90 è abrogato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o ottobre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 43 del 17.2.1990, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_043_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai kiwi delle varietà (cultivar) derivate dall’ *Actinidia chinensis* *Planch* e dall’ *Actinidia deliciosa* (A. Chev., C. F. Liang e A. R. Ferguson), destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A. Caratteristiche minime di qualità

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:

— interi (ma senza peduncolo),

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

— praticamente esenti da parassiti,

— praticamente esenti da danni provocati da parassiti,

— sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d’acqua,

— ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli,

— privi di umidità esterna anomala,

— privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato di sviluppo e di maturazione dei kiwi devono essere tali da consentire ai frutti di:

— sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione,

— arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Caratteristiche minime di maturità

I kiwi devono essere sufficientemente sviluppati e maturi. Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo:

— pari a 6,2° Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento nella regione di produzione e per la successiva consegna effettuata dall’imballatore, come pure nelle fasi di esportazione e di importazione,

— pari a 9,5° Brix in tutte le altre fasi di commercializzazione.

C. Classificazione

I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

**i)** Categoria extra I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà. Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell’imballaggio. Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all’asse del frutto, deve essere di almeno 0,8.

| ii) | —: un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni), | — | un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni), | — | un lieve difetto di colorazione, | — | difetti superficiali della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm 2 , | — | un piccolo «segno di Hayward», caratterizzato da una linea longitudinale senza protuberanze. |
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| — | un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | un lieve difetto di colorazione, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | difetti superficiali della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm 2 , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | un piccolo «segno di Hayward», caratterizzato da una linea longitudinale senza protuberanze. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| iii) | —: difetti di forma, | — | difetti di forma, | — | difetti di colorazione, | — | difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm 2 , | — | diversi «segni di Hayward» più pronunciati, con una lieve protuberanza, | — | lievi ammaccature. |
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| — | difetti di forma, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | difetti di colorazione, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm 2 , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | diversi «segni di Hayward» più pronunciati, con una lieve protuberanza, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | lievi ammaccature. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato dal peso del frutto.

Il peso minimo è di 90 g per la categoria «extra», di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.

La differenza di peso tra il frutto più grande e quello più piccolo in ciascun collo non deve superare:

— 10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g,

— 15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g,

— 20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g,

— 40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascun collo non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

**i)** Categoria extra Il 5 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente incluse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii) Categoria II Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti ai requisiti relativi al peso minimo e/o al calibro.

I frutti devono avere tuttavia un calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato oppure, nel caso del calibro minimo, non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria «extra», a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun collo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [^1] .

B. Condizionamento

I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un’adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all’interno del collo devono essere nuovi, puliti e realizzati con sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

I colli devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

I kiwi della categoria «extra» devono essere presentati su un solo strato, separati gli uni dagli altri.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun collo deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le seguenti indicazioni:

A. Identificazione

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.

Questa indicazione può essere sostituita:

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente,

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato da:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all’imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

— «Kiwi», «Actinidia» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno,

— denominazione della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

— Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

— categoria,

— calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti,

— numero di pezzi (facoltativo).

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

[^1] [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ().