# REGOLAMENTO (CE) N. 1700/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Germania

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di aringa per il 2004 [^2] .

**(2)** Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

**(3)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004.

La pesca dell'aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( [GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_344_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ().
[^2]: .