# REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

considerando quanto segue:

**(1)** Secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto.

**(2)** In virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. Appare opportuno fissare per l'esercizio contabile 2005 i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili di alcuni prodotti al fine di poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per i prodotti indicati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico, siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1 o ottobre 2004 e il 30 settembre 2005, si procede ad un deprezzamento del valore equivalente alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di vendita.

**2.** Per stabilire l'ammontare del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti riportati in allegato.

**3.** Gli importi delle spese così calcolate sono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione [^2] .

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica dal 1 o ottobre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 ( [GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_163_R_TOC) ).

[^2] [GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_039_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 ( [GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_302_R_TOC) ).

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili

| Prodotto | Coefficiente |
| --- | --- |
| Frumento tenero panificabile | — |
| Orzo | 0,20 |
| Segala | — |
| Granturco | 0,15 |
| Sorgo | 0,15 |
| Zucchero | 0,55 |
| Risone | 0,20 |
| Alcole | 0,65 |
| Burro | 0,40 |
| Latte scremato in polvere | 0,20 |
| Carne bovina in quarti | 0,25 |
| Carne bovine disossata | 0,25 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 ().