# REGOLAMENTO (CE) N. 1776/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l’ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra il massimale del contributo B e l’importo del contributo stesso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che, se l’ammontare del contributo B è inferiore al massimale di cui all’articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento, riveduto all’occorrenza in conformità del paragrafo 5 dello stesso articolo 15, i fabbricanti di zucchero hanno l’obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra il massimale del contributo in causa e l'ammontare del contributo B da riscuotere. A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero [^2] , tale ammontare deve essere fissato contemporaneamente alla fissazione dell'importo dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura.

**(2)** Per la campagna 2003/2004, il regolamento (CE) n. 1430/2003 della Commissione [^3] ha portato l’importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco e il regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione [^4] ha fissato i contributi B da riscuotere per detta campagna ad importi corrispondenti al 27,050 % del prezzo d’intervento dello zucchero bianco. Vista tale differenza occorre fissare, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l’ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

**(3)** Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2003/2004 l’ammontare di cui all’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole, è fissato a 5,151 EUR per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^3] [GU L 203 del 12.8.2003, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_203_R_TOC) .

[^4] Cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ().
[^3]: .
[^4]: Cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.