# REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2004 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2004

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3274/93 che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia [^1] ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 12 settembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando in conformità del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, con la risoluzione 1506 (2003), la revoca, a decorrere da tale data, delle misure istituite dai paragrafi 4, 5 e 6 della risoluzione 748 (1992) e dai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 della risoluzione 883 (1993).

**(2)** Le misure istituite dai paragrafi 4 e 5 della risoluzione 748 (1992) e dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 883 (1993) sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 3274/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia [^2] . L'applicazione di tale regolamento è stata sospesa dal regolamento (CE) n. 836/1999 [^3] .

**(3)** Il regolamento (CE) n. 3274/93 dovrebbe pertanto essere abrogato.

**(4)** Le misure di cui al paragrafo 8 della risoluzione 883 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non sono state sospese dalla risoluzione 1506 (2003) sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 3275/03 del 29 novembre 1993 [^4] , che dovrebbe pertanto restare in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 3274/93 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CE) n. 3275/93 resta in vigore. Il riferimento alla posizione comune del 22 novembre 1993 nel preambolo di tale regolamento si legge come riferimento alla posizione comune 2004/698/PESC.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* P. VAN GEEL

[^1] Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

[^2] [GU L 295 del 30.11.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_295_R_TOC) .

[^3] [GU L 106 del 23.4.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_106_R_TOC) .

[^4] [GU L 295 del 30.11.1993, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_295_R_TOC) .

[^1]: Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .