# REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che riduce, per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi [^1] , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato.

**(2)** L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.

**(3)** A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione [^2] recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 100 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, all’Italia e al Portogallo. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti dello 0,64 % in Grecia, del 14,95 % in Italia e dello 0,29 % in Portogallo.

**(4)** A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 380 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia e alla Spagna. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2004/2005 devono essere diminuiti del 7,00 % in Grecia e del 16,45 % in Spagna.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per quanto riguarda la Grecia, l'Italia e il Portogallo, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per quanto riguarda la Grecia e la Spagna, e per la campagna 2004/2005, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_317_R_TOC) .

| Portogallo | 11,24 | 9,77 | 8,79 |
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| Spagna | 8,75 | 7,60 | 6,84 |
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[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[^2]: .