# REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 14/2004, per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e i bilanci previsionali d’approvvigionamento di Madera per i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) [^2] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio [^3] , stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari in tale settore.

**(2)** Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali d’approvvigionamento di cereali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i dipartimenti francesi d’oltremare e di oli vegetali, di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di latte intero in polvere e formaggi e di carni suine per Madera risulta che le quantità fissate per l’approvvigionamento per i prodotti menzionati sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

**(3)** Occorre quindi adeguare al fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche interessate le quantità dei prodotti sopra menzionati.

**(4)** Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 14/2004 si è verificato un errore materiale per quanto riguarda il codice NC dei cavalli riproduttori di cui all’allegato II, parte I, destinati ai dipartimenti francesi d’oltremare. È necessario correggere tale errore.

**(5)** Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione dei prodotti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

1) all'allegato I, le parti 1 e 3 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2) all'allegato III, le parti 3, 4, 6 e 8 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

All’allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 14/2004, il codice NC relativo ai cavalli riproduttori è rettificato come segue:

anziché « 0101 11 00 », leggasi « 0101 10 10 ».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( [GU L 305 del 1.10.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^2] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

[^3] [GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_003_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 ( [GU L 234 del 3.7.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_234_R_TOC) ).

«Parte 1 Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Dipartimento Designazione delle merci Codici NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Guadalupa frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 e 1107 10 55 000 — 42 Guiana frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 33 , 2309 90 43 , 2309 90 53 e 1107 10 6 445 — 52 Martinica frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 1103 11 , 1004 00 e 1107 10 52 000 — 42 Riunione frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 e 1107 10 178 000 — 48 «Parte 3 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione ex 2007 Tutti 45 — 395 — Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione ex 2008 Guiana 650 — 586 — Guadalupa — 408 — Martinica — 408 — Riunione — 456 — Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 Guiana 350 727 Martinica — 311 Riunione — 311 Guadalupa — 311

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ( [GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) ).»

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) ).»

«Parte 3 Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): — Oli vegetali: 1507 -1516 2 700 52 70 Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine 1509 10 90 o 500 52 — — Olio d'oliva 1509 90 00 — AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Oli d'oliva: — Olio d'oliva vergine 1509 10 90 400 68 87 o o — Olio d'oliva 1509 90 00 «Parte 4 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi 2007 99 100 73 91 — Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove: 760 168 186 — — ananas 2008 20 — pere 2008 40 — ciliege 2008 60 — pesche 2008 70 — altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19 — miscugli 2008 92 — diverse dai cuori di palma e miscugli 2008 99 Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 130 186 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 100 186 » «Parte 6 Latte e prodotti lattiero-caseari Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0401 12 000 48 66 Latte scremato in polvere ex 0402 500 48 66 Latte intero in polvere ex 0402 530 48 66 Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere ex 0405 1 000 84 102 Formaggi( 0406 1 700 84 102 «Parte 8 Settore delle carni suine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice Quantità (in tonnellate) Aiuto (in euro/tonnellata) I II III Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: ex 0203 2 800 — — in carcasse o mezzene 020311109000 95 113 — prosciutti e loro pezzi 020312119100 143 161 — spalle e loro pezzi 020312199100 95 113 — parti anteriori e loro pezzi 020319119100 95 113 — lombate e loro pezzi 020319139100 143 161 — pancette (ventresche) e loro pezzi 020319159100 95 113 — altre: disossate 020319559110 176 194 — altre: disossate 020319559310 176 194 — in carcasse o mezzene 020321109000 95 113 — prosciutti e loro pezzi 020322119100 143 161 — spalle e loro pezzi 020322199100 95 113 — parti anteriori e loro pezzi 020329119100 95 113 — lombate e loro pezzi 020329139100 143 161 — pancette (ventresche) e loro pezzi 020329159100 95 113 — altre: disossate 020329559110 176 194

Esclusi 1509 e 1510 .

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.».

In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) ).

L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ].

Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione ( [GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_350_R_TOC) ), l’importo è quello indicato alla colonna II.».

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ).

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 ( [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) ).».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 ().