# REGOLAMENTO (CE) N. 1820/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2208/2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune [^1] , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione [^2] prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per garantire la più ampia pubblicità alle possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 e la selezione delle azioni migliori. L’invito è pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno. Per ragioni di buona gestione amministrativa, legate in particolare all’acquisizione del diritto a godere del regime previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 da parte dei cittadini dei nuovi Stati membri, occorre prorogare di tre mesi tale data.

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2208/2002.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2208/2002, la data «31 luglio» è sostituita dalla data «31 ottobre».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_100_R_TOC) .

[^2] [GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_337_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .