# REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti [^1] in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Belgio il 12 novembre 2003,

vista la richiesta presentata dal Portogallo il 4 dicembre 2003,

vista la richiesta presentata dalla Grecia il 15 gennaio 2004,

vista la richiesta presentata da Cipro il 4 marzo 2004,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

**(2)** È opportuno accedere alle richieste di Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

**(3)** I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [^2] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: a) al Belgio viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; b) al Portogallo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; c) alla Grecia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II; d) a Cipro viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 (2) dell’allegato II.

**2.** Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004. Al termine del periodo transitorio Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro trasmettono i dati prescritti a partire dall’anno di riferimento 2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_332_R_TOC) , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 ( [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) ).

[^2] [GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 ().
[^2]: .