# REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. *Per la Commissione* Frederik BOLKESTEIN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione ( [GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_283_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.

| Descrizione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Proiettore da tavolo per proiettare dati e immagini a distanza su uno schermo grande o su di un muro, attraverso un dispositivo a cristalli liquidi.<br>Può essere collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ed è dotato di un’entrata video che permette di riprodurre le immagini provenienti da sorgenti diverse quali un videoregistratore o una videocamera. | 8528 30 05 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528 , 8528 30 e 8528 30 05 .<br>L’apparecchio può essere considerato come unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o come videoproiettore della voce 8528 .<br>Nessuna delle due funzioni conferisce all’oggetto il suo carattere essenziale.<br>L’apparecchio è classificato, pertanto, nella voce 8528 posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.