# REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica l’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i contingenti applicati alla Serbia e Montenegro

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [^1] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per alcuni prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro [^2] .

**(2)** La Serbia e Montenegro è ad una svolta importante del suo processo di riforme. A questo stadio, pertanto, è indispensabile sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e aiutare il paese a tenere il passo con il processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

**(3)** È di fondamentale importanza migliorare le possibilità commerciali della Serbia e Montenegro nei settori in cui possiede vantaggi economici comparati, onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e favorire l'integrazione del paese nelle strutture europee.

**(4)** L'aumento proposto rientra in un processo globale volto ad intensificare le relazioni commerciali con la Serbia e Montenegro, anche attraverso l'avvio di negoziati riguardanti un accordo tessile finalizzato alla liberalizzazione bilaterale.

**(5)** Occorre, pertanto, migliorare l'accesso al mercato, segnatamente per i tessili, e rivedere i contingenti attualmente applicati alle importazioni di prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro. Questo ulteriore miglioramento rispecchia i progressi globali compiuti finora nei colloqui di natura tecnica in vista dei negoziati per l'accordo tessile, e i verbali concordati firmati il 15 giugno 2004.

**(6)** Poiché le importazioni di determinate categorie di prodotti tessili nell'Unione europea sono attualmente bloccate per esaurimento dei contingenti, la Serbia e Montenegro e gli Stati membri hanno chiesto che questi ultimi siano aumentati.

**(7)** Occorre aumentare i livelli dei contingenti per la Serbia e Montenegro onde soddisfare le richieste di importazioni in sospeso per le categorie 6, 7 e 15, e per la categoria 16 in cui i limiti quantitativi sono stati quasi raggiunti.

**(8)** Il regolamento (CE) n. 517/94 deve essere, pertanto, opportunamente modificato.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* .

## Final provisions

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. *Per la Commissione* Pascal LAMY *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_067_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione ( [GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_342_R_TOC) ).

[^2] Ex Repubblica federale di Iugoslavia (RFI).

«ALLEGATO III B Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino Serbia e Montenegro Categoria Unità Quantitativo 1 tonnellate 2 350 2 tonnellate 2 853 2a tonnellate 645 3 tonnellate 312 5 1 000 pezzi 1 326 6 1 000 pezzi 713 7 1 000 pezzi 386 8 1 000 pezzi 1 109 9 tonnellate 292 15 1 000 pezzi 552 16 1 000 pezzi 279 67 tonnellate 244 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione ().
[^2]: Ex Repubblica federale di Iugoslavia (RFI).