# REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [^1] , in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

**(2)** A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00 , nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

**(3)** In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i mesi di novembre e dicembre 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o novembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1966_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ().