# REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi del regolamento (CE) n. 992/95 [^1] , sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per tali prodotti.

**(2)** La partecipazione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (in seguito denominati: «gli Stati aderenti») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e gli Stati aderenti.

**(3)** In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE, è stato raggiunto un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione 2004/368/CE del Consiglio [^2] , che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE.

**(4)** L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973 (in seguito denominato: «il protocollo»), che dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca. Occorrerebbe aprire questi nuovi contingenti tariffari.

**(5)** Il protocollo prevede che i prelievi da due nuovi contingenti tariffari siano sospesi il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 2005, in modo che gli eventuali saldi non utilizzati siano messi a disposizione solamente per le importazioni a fine anno.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

**(7)** Poiché l’accordo di allargamento del SEE ha effetto dal 1 o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1) è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 2 bis A partire dal 2005, il 15 ottobre di ogni anno i prelievi dai sottocontingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0760 e 09.0763 sono sospesi. Il giorno lavorativo seguente, i saldi non utilizzati di tali contingenti sono messi a disposizione per le importazioni dichiarate a partire dal 1 o ottobre di quell’anno nel quadro del sottocontingente recante il numero d'ordine 09.0778 per l’anno considerato. Dal 15 ottobre di ogni anno, gli eventuali prelievi successivamente restituiti per inutilizzo sono messi a disposizione solo per le importazioni dichiarate a partire dal 1 o ottobre dell’anno in causa.»;

2) gli allegati I e II sono modificati ai sensi dell’allegato.

## **Articolo 2**

**1.** Per l’anno 2004, i volumi annuali dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0752, 09.0756 e 09.0758 sono ridotti proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima del 1 o maggio 2004.

**2.** Per l’anno 2004, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0754 è aperto, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre, per un volume di 24 800 tonnellate.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* R. VERDONK

[^1] [GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_101_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 ( [GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_130_R_TOC) .

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

| 1) | \| N. d'ordine \| Codice NC [^1] \| Designazione delle merci \| Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato) \| Dazio conting.<br>(%) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| «09.0752 \| ex 0303 50 00 \| Aringhe delle specie *Clupea harengus* e *Clupea pallasii* , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale [^1] [^2] \| 44 000 \| 0 \|; \| 09.0754 \| ex 0303 74 30 \| Sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* , congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale [^1] [^2] \| \| 0 \|; \| 15.6.-31.12.2004 \| 24 800 \| \| \| \|; \| \| \| dal 2005 al 2009: \| \| \|; \| 09.0760 \| ex 0303 74 30 \| 1.1.-14.2. \| 7 500 \| \|; \| 09.0763 \| ex 0303 74 30 \| 15.6.-30.9. \| 7 500 \| \|; \| 09.0778 \| ex 0303 74 30 \| 1.10.-31.12. \| 15 500 \| \|; \| 09.0756 \| 0304 20 75 \| Filetti di aringa ( *Clupea harengus* , *Clupea pallasii* ), congelati. \| 67 000 \| 0 \|; \| ex 0304 90 22 \| Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale [^1] [^2] \| \| \| \|; \| 09.0758 \| ex 1605 20 10 \| Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi [^3] \| 2 500 \| 0 \| |
| --- | --- |

| 2) | \| N. d'ordine \| Codici NC \| Codici TARIC \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| «09.0752 \| ex 0303 50 00 \| 0303 50 00 20 \|; \| 09.0754 \| ex 0303 74 30 \| 0303 74 30 11<br>0303 74 30 91 \|; \| 09.0756 \| ex 0304 90 22 \| 0304 90 22 20 \|; \| 09.0758 \| ex 1605 20 10 \| 1605 20 10 20<br>1605 20 10 91 \|; \| 09.0760 \| ex 0303 74 30 \| 0303 74 30 11<br>0303 74 30 91 \|; \| 09.0763 \| ex 0303 74 30 \| 0303 74 30 11<br>0303 74 30 91 \|; \| 09.0778 \| ex 0303 74 30 \| 0303 74 30 11<br>0303 74 30 91» \| |
| --- | --- |

[^1] L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) )].

[^1] Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.

[^2] Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

[^3] Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10 ), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»

[^1]: Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.
[^2]: Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
[^3]: Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10 ), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»