# REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde [^2] , prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

**(2)** Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo vigente [^3] , approvato con il regolamento (CE) n. 301/2002 [^4] , per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

**(3)** È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

**(4)** Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca fissate dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

| —: tonniere con reti a circuizione: | Francia: | 19 unitá |
| --- | --- | --- |
| Spagna: | 18 unitá |  |
| —: tonniere con lenze a canna: | Francia: | 6 unitá |
| Spagna: | 10 unitá |  |
| Portogallo: | 2 unitá |  |
| —: pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: | 52 unitá |
| Portogallo: | 10 unitá |  |
| —: pescherecci con palangari di fondo: | Portogallo: | 630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Capo Verde secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione [^5] .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* G. ZALM

[^1] Parere espresso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 212 del 9.8.1990, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_212_R_TOC) .

[^3] [GU L 47 del 19.2.2002, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_047_R_TOC) .

[^4] [GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_047_R_TOC) .

[^5] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

# ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005

A. Lettera della Comunità

Signor ...

Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1 o luglio 2001-30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

**1.** Per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della compensazione finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all’articolo 3, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo.

**2.** Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

B. Lettera del governo della Repubblica del Capo Verde

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1 o luglio 2001-30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

**1.** Per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all’articolo 3, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo.

**2.** Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.».

Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo del Capo Verde e che la Sua lettera e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo della Repubblica del Capo Verde*

[^1]: Parere espresso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .