# REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2004

relativo alla sospensione della pesca del brosmio da parte delle navi battenti bandiera dell’Irlanda

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde [^2] , prevede contingenti di brosmio per il 2004.

**(2)** Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

**(3)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. L’Irlanda ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 1 o ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si ritiene che le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all’Irlanda per il 2004.

La pesca del brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( [GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_356_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ().
[^2]: .