# REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004. *Per la Commissione* Frederik BOLKESTEIN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione ( [GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_283_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

| Designazione delle merci | Classificazione<br>(codice NC) | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1): Preparazione a base di carni cotte contenente i seguenti ingredienti (% in peso): Fegato : 15 Carne di maiale tritata : 5 Collare : 2 Rognone : 6 Polmone : 13 Milza : 7 Cotenna : 20 Lardo con cotenna : 20 Altri ingredienti : 2 Acqua : 10 La preparazione è confezionata in barattoli. — Fegato — : — 15 — Carne di maiale tritata — : — 5 — Collare — : — 2 — Rognone — : — 6 — Polmone — : — 13 — Milza — : — 7 — Cotenna — : — 20 — Lardo con cotenna — : — 20 — Altri ingredienti — : — 2 — Acqua — : — 10<br>Fegato: : — 15<br>Carne di maiale tritata: : — 5<br>Collare: : — 2<br>Rognone: : — 6<br>Polmone: : — 13<br>Milza: : — 7<br>Cotenna: : — 20<br>Lardo con cotenna: : — 20<br>Altri ingredienti: : — 2<br>Acqua: : — 10 | 1602 20 90 | La classificazione è determinata dalle disposizioni generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 al capitolo 16 e del testo dei codici NC 1602 , 1602 20 e 1602 20 90 .<br>Il contenuto di fegato è considerato sufficiente a conferire al prodotto il suo carattere di preparazione a base di fegato (cfr. nota esplicativa NC, sottovoci 1602 20 11 -1602 20 90 ). |
| 2): Preparazione a base di zucchero liquido e piccole percentuali di ingredienti diversi, con la seguente composizione (% in peso): PRODOTTO 1: Zucchero : 31,5 Sciroppo di glucosio : 28,5 Acido citrico : 5 Acido malico : 2,5 Gomma xanthan : 0,2 Benzoato di sodio : 0,05 Acesulfame potassio : 0,03 Aspartame : 0,009 Aromi : 0,5 Coloranti : 0,002 Acqua : restante Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette di plastica provviste di contagocce (h = 6 cm; ø = 2 cm) (cfr. fotografia n. 1) PRODOTTO 2: Zucchero : 34 Acido citrico : 5 Acido malico : 3 Acido fumarico : 0,05 Carbossimetilcellulosa sodica : 0,07 Sorbato di potassio : 0,016 Benzoato di sodio : 0,01 Acesulfame potassio : 0,03 Aspartame : 0,01 Aromi : 0,5 Coloranti : 0,002 Acqua : restante Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette spray di plastica (h = 10 cm; ø = 1,5 cm) (cfr. fotografia n. 2) Entrambi i prodotti sono destinati al consumo immediato e non richiedono ulteriore diluizione con acqua. — PRODOTTO 1: Zucchero : 31,5 Sciroppo di glucosio : 28,5 Acido citrico : 5 Acido malico : 2,5 Gomma xanthan : 0,2 Benzoato di sodio : 0,05 Acesulfame potassio : 0,03 Aspartame : 0,009 Aromi : 0,5 Coloranti : 0,002 Acqua : restante Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette di plastica provviste di contagocce (h = 6 cm; ø = 2 cm) (cfr. fotografia n. 1) — Zucchero — : — 31,5 — Sciroppo di glucosio — : — 28,5 — Acido citrico — : — 5 — Acido malico — : — 2,5 — Gomma xanthan — : — 0,2 — Benzoato di sodio — : — 0,05 — Acesulfame potassio — : — 0,03 — Aspartame — : — 0,009 — Aromi — : — 0,5 — Coloranti — : — 0,002 — Acqua — : — restante — PRODOTTO 2: Zucchero : 34 Acido citrico : 5 Acido malico : 3 Acido fumarico : 0,05 Carbossimetilcellulosa sodica : 0,07 Sorbato di potassio : 0,016 Benzoato di sodio : 0,01 Acesulfame potassio : 0,03 Aspartame : 0,01 Aromi : 0,5 Coloranti : 0,002 Acqua : restante Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette spray di plastica (h = 10 cm; ø = 1,5 cm) (cfr. fotografia n. 2) — Zucchero — : — 34 — Acido citrico — : — 5 — Acido malico — : — 3 — Acido fumarico — : — 0,05 — Carbossimetilcellulosa sodica — : — 0,07 — Sorbato di potassio — : — 0,016 — Benzoato di sodio — : — 0,01 — Acesulfame potassio — : — 0,03 — Aspartame — : — 0,01 — Aromi — : — 0,5 — Coloranti — : — 0,002 — Acqua — : — restante<br>PRODOTTO 1: Zucchero : 31,5 Sciroppo di glucosio : 28,5 Acido citrico : 5 Acido malico : 2,5 Gomma xanthan : 0,2 Benzoato di sodio : 0,05 Acesulfame potassio : 0,03 Aspartame : 0,009 Aromi : 0,5 Coloranti : 0,002 Acqua : restante Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette di plastica provviste di contagocce (h = 6 cm; ø = 2 cm) (cfr. fotografia n. 1): Zucchero — : — 31,5 — Sciroppo di glucosio — : — 28,5 — Acido citrico — : — 5 — Acido malico — : — 2,5 — Gomma xanthan — : — 0,2 — Benzoato di sodio — : — 0,05 — Acesulfame potassio — : — 0,03 — Aspartame — : — 0,009 — Aromi — : — 0,5 — Coloranti — : — 0,002 — Acqua — : — restante<br>Zucchero: : — 31,5<br>Sciroppo di glucosio: : — 28,5<br>Acido citrico: : — 5<br>Acido malico: : — 2,5<br>Gomma xanthan: : — 0,2<br>Benzoato di sodio: : — 0,05<br>Acesulfame potassio: : — 0,03<br>Aspartame: : — 0,009<br>Aromi: : — 0,5<br>Coloranti: : — 0,002<br>Acqua: : — restante<br>PRODOTTO 2: Zucchero : 34 Acido citrico : 5 Acido malico : 3 Acido fumarico : 0,05 Carbossimetilcellulosa sodica : 0,07 Sorbato di potassio : 0,016 Benzoato di sodio : 0,01 Acesulfame potassio : 0,03 Aspartame : 0,01 Aromi : 0,5 Coloranti : 0,002 Acqua : restante Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette spray di plastica (h = 10 cm; ø = 1,5 cm) (cfr. fotografia n. 2): Zucchero — : — 34 — Acido citrico — : — 5 — Acido malico — : — 3 — Acido fumarico — : — 0,05 — Carbossimetilcellulosa sodica — : — 0,07 — Sorbato di potassio — : — 0,016 — Benzoato di sodio — : — 0,01 — Acesulfame potassio — : — 0,03 — Aspartame — : — 0,01 — Aromi — : — 0,5 — Coloranti — : — 0,002 — Acqua — : — restante<br>Zucchero: : — 34<br>Acido citrico: : — 5<br>Acido malico: : — 3<br>Acido fumarico: : — 0,05<br>Carbossimetilcellulosa sodica: : — 0,07<br>Sorbato di potassio: : — 0,016<br>Benzoato di sodio: : — 0,01<br>Acesulfame potassio: : — 0,03<br>Aspartame: : — 0,01<br>Aromi: : — 0,5<br>Coloranti: : — 0,002<br>Acqua: : — restante | 2106 90 59 | Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 59 .<br>Essendo in forma liquida, le preparazioni non sono prodotte a base di zuccheri perché le note esplicative dell’SA alla voce 1704 descrivono la maggior parte di questi prodotti come preparazioni a base di zuccheri commercializzate sotto forma solida o semisolida.<br>Le preparazioni non possono essere considerate neppure bevande non alcoliche della sottovoce 2202 10 00 , perché non sono consumate direttamente come bevande a causa del loro tenore acido (nota complementare 1 del capitolo 22). |
| 3): Isolati di proteina di siero di latte in polvere aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore al 90 %. Il prodotto è ottenuto tramite microfiltrazione del siero. Il profilo della proteina è il seguente: — Beta latto globulina: 50–60 % — Alfa latto albumina: 10–25 % — Immunoglobulina: 5–7 % — Glico peptidi: 20 % circa. Il contenuto in lattosio e grasso è inferiore all’1 %. La lecitina può essere presente in piccole quantità qualora sia impiegata come agente umettante in fase di produzione. Il prodotto è destinato all'alimentazione umana. — — — Beta latto globulina: 50–60 % — — — Alfa latto albumina: 10–25 % — — — Immunoglobulina: 5–7 % — — — Glico peptidi: 20 % circa.<br>—: Beta latto globulina: 50–60 %<br>—: Alfa latto albumina: 10–25 %<br>—: Immunoglobulina: 5–7 %<br>—: Glico peptidi: 20 % circa. | 3502 20 91 | Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 b) del capitolo 4 e del testo dei codici NC 3502 , 3502 20 e 3502 20 91 .<br>I prodotti devono essere considerati come concentrati di due o più proteine di siero ai sensi del testo del codice 3502 e non come un isolato di lattoglobulina di cui al codice 3504 . |

Fotografia n. 1

Fotografia n. 2

Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.