# REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 53,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 6, paragrafo 3 *bis* , primo comma, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [^2] , modificata dalla direttiva 2003/89/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, prevede l’obbligo di indicare sull’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume tutti gli ingredienti di cui all’allegato III *bis* della suddetta direttiva.

**(2)** L’articolo 6, paragrafo 3 *bis* , secondo comma, lettera a), della direttiva 2000/13/CE prevede, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che possano essere adottate modalità dettagliate per la presentazione degli ingredienti di cui all’allegato III *bis* della suddetta direttiva secondo la procedura di cui all’articolo 75 del medesimo regolamento.

**(3)** L’allegato VII, sezione D, punto 1, e l’allegato VIII, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 precisano che le indicazioni sull’etichettatura sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione [^3] .

**(5)** Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 25 novembre 2004, data limite di recepimento della direttiva 2003/89/CE.

**(6)** Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue.

| 1) | a): al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 *bis* , della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»; | a) | al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:<br>«Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 *bis* , della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»; | b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, detti ingredienti debbono figurare sull’etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo”.». |
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| a) | al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:<br>«Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 *bis* , della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»; |  |  |  |  |
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3:<br>«3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, detti ingredienti debbono figurare sull’etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo”.». |  |  |  |  |

2) All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, si applicano con le dovute distinzioni alle menzioni obbligatorie di cui all’articolo 12.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( [GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_262_R_TOC) ).

[^2] [GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_109_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ( [GU L 308 del 25.11.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_308_R_TOC) ).

[^3] [GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_118_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2004 ( [GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_263_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2004 ().