# REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^2] ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

**(1)** Le possibilità di sostegno per preparare le comunità rurali ad elaborare ed attuare strategie di sviluppo rurale locali nei paesi beneficiari che non entreranno a far parte dell'Unione europea nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, dovrebbero essere armonizzate con quelle previste per i paesi beneficiari che hanno aderito all'Unione il 1 o maggio 2004. È pertanto opportuno adottare un'apposita misura corrispondente all'articolo 33 *septies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [^3] .

**(2)** È opportuno chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 1268/1999 [^4] riguardanti i massimali relativi ai tassi di aiuto. Contemporaneamente occorrerebbe modificare tali disposizioni per fare in modo che gli aiuti destinati a facilitare l’accesso ai crediti concessi nel quadro di altri strumenti non siano presi in considerazione ai fini dell’applicazione dei massimali di aiuto. È opportuno che tale modifica, destinata ad eliminare possibili ambiguità, si applichi con effetto retroattivo a tutti i paesi beneficiari. In ogni caso è necessario assicurare il rispetto dei massimali stabiliti negli accordi europei.

**(3)** Occorrerebbe armonizzare, con effetto dal 1 o gennaio 2004, i limiti riguardanti l’intensità degli aiuti a favore delle zone montuose e collinari della Bulgaria e della Romania con quelli stabiliti per le zone svantaggiate dei paesi che hanno aderito all'Unione il 1 o maggio 2004 per investimenti in aziende agricole o effettuati da giovani agricoltori, secondo quanto previsto dall’articolo 33 *terdecies* , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

**(4)** Occorrerebbe armonizzare l’intensità degli aiuti e la percentuale del contributo comunitario rispetto alla spesa pubblica totale ammissibile per le misure di sviluppo rurale di carattere infrastrutturale e alcune altre misure nei paesi beneficiari che non sono entrati a far parte dell’Unione nel 2004, vale a dire Bulgaria e Romania, con quelle applicabili ai paesi che hanno aderito all’Unione il 1 o maggio 2004.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 1268/1999 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

| 1) | «—: con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 *septies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) . | «— | con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 *septies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) . |
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| «— | con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 *septies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) . |  |  |

| 2) | l'articolo 8 è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 8<br>Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti<br>1. Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.<br>Tuttavia il massimale è pari:<br>a)<br>all’80 % per le misure di cui all’articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture;<br>b)<br>all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali;<br>c)<br>al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4.<br>2. Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell’investimento.<br>Tuttavia il massimale è pari:<br>a)<br>al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole;<br>b)<br>al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane;<br>c)<br>al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane;<br>d)<br>al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b);<br>e)<br>al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette;<br>f)<br>al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, sedicesimo trattino.<br>In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l’accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento.<br>Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei.<br>3. L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.». | a) | all’80 % per le misure di cui all’articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture; | b) | all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali; | c) | al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4. | a) | al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole; | b) | al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane; | c) | al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane; | d) | al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b); | e) | al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette; | f) | al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, sedicesimo trattino. |
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| a) | all’80 % per le misure di cui all’articolo 2, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | al 100 % per le misure di cui all’articolo 2, sedicesimo trattino. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

Tuttavia, con riferimento al penultimo comma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, introdotto dal presente regolamento, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2000.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* G. ZALM

[^1] Parere espresso il 14 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere espresso il 2 giugno 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^3] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 ( [GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_091_R_TOC) ).

[^4] [GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: Parere espresso il 14 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere espresso il 2 giugno 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 ().