# REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'esame della situazione di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso. Tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario sovvenzionando le consegne di riso destinato ad essere consumato localmente. La situazione particolare dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara.

**(2)** È necessario specificare che nell'ambito della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione [^2] .

**(3)** A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [^3] , gli importi delle offerte presentate nell’ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È indetta una gara per la fissazione dell’importo della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, per l'isola della Riunione.

**2.** La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 23 giugno 2005. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date per la presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

**3.** La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.

## **Articolo 2**

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti spedizioni di quantitativi non inferiori a 50 tonnellate e non superiori a 3 000 tonnellate.

## **Articolo 3**

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 30 EUR/t.

## **Articolo 4**

I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione del loro periodo di validità, si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

## **Articolo 5**

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere presentate secondo il modello riportato nell’allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

## **Articolo 6**

**1.** Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003: — di fissare una sovvenzione massima, — di non dar seguito alla gara.

**2.** Qualora sia fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta sovvenzione massima.

## **Articolo 7**

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 16 dicembre 2004 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

L’ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 23 giugno 2005.

## **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 ( [GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_241_R_TOC) ).

[^3] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 ( [GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_237_R_TOC) ).

Gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell’isola della Riunione

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): …

| Numerazione degli offerenti | Quantitativi<br>(in tonnellate) | Importo della sovvenzione alla spedizione<br>(in EUR/t) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| ecc. |  |  |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 ().