# REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante quarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

**(2)** Il 22 novembre 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

**(3)** Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004. *Per la Commissione* Benita FERRERO-WALDNER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione ( [GU L 322 del 23.10.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_322_R_TOC) ).

**L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:**

La voce «Lionel DUMONT [alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE]. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: 21 gennaio 1971 » dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Lionel DUMONT [alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA]. Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21 gennaio 1971, (b) 29 gennaio 1975.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione ().