# REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [^1] in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell’allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d’introduzione della rabbia nella Comunità, in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio, non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

**(2)** Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

**(3)** Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE — organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

**(4)** Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

**(5)** L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

**(6)** In seguito alla richiesta delle autorità competenti della Federazione russa di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l’elenco provvisorio stabilito conformemente all’articolo 10.

**(7)** A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

**(8)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_146_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/650/CE del Consiglio ( [GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_298_R_TOC) ).

«ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI PARTE A IE — Irlanda MT — Malta SE — Svezia UK — Regno Unito PARTE B Sezione 1 a) DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøer; b) ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla; c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion; d) GI — Gibilterra; e) PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera; f) Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. Sezione 2 AD — Andorra CH — Svizzera IS — Islanda LI — Liechtenstein MC — Monaco NO — Norvegia SM — San Marino VA — Stato della città del Vaticano PARTE C AC — Isole dell’Ascensione AE — Emirati arabi uniti AG — Antigua e Barbuda AN — – Antille olandesi AU — Australia AW — Aruba BB — Barbados BH — Bahrein BM — Bermuda CA — Canada CL — Cile FJ — Figi FK — Isole Falkland HK — Hong Kong HR — Croazia JM — Giamaica JP — Giappone KN — Saint Kitts e Nevis KY — Isole Cayman MS — Montserrat MU — Maurizio NC — Nuova Caledonia NZ — Nuova Zelanda PF — Polinesia francese PM — Saint Pierre e Miquelon RU — Federazione russa SG — Singapore SH — Sant’Elena US — Stati Uniti d’America VC — Saint Vincent e Grenadine VU — Vanuatu WF — Wallis e Futuna YT — Mayotte»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/650/CE del Consiglio ().